Accesso Civico

L’accesso civico, è il diritto per chiunque di richiedere la divulgazione dei atti da parte dell'amministrazione pubblica.

Cos'è

L’accesso civico è lo strumento che consente a tutti i cittadini di chiedere alla Pubblica amministrazione (un ministero, la regione, l’Agenzia delle entrate e così via) di pubblicare un’informazione, un dato o un documento che essa era obbligata a rendere noto sul proprio sito internet. L’istanza è gratuita e non va motivata.

Come si accede al servizio

Accesso civico

La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione, quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell’Amministrazione. Il Responsabile della trasparenza si pronuncia in ordine alla richiesta di accesso civico e ne controlla e assicura la regolare attuazione; successivamente, effettuata la verifica dell’omessa pubblicazione, procede, entro trenta giorni, alla pubblicazione nel sito del documento, dell’informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica l’avvenuta pubblicazione indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l’informazione o il dato richiesto risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, il Responsabile per la trasparenza indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale. Ai fini della migliore tutela dell’esercizio dell’accesso civico, le funzioni relative all’accesso civico di cui al suddetto articolo 5, comma 2, sono delegate dal responsabile della trasparenza ad altro dipendente, in modo che il potere sostitutivo possa rimanere in capo al responsabile stesso.

Scarica la modulistica per richiedere l’accesso civico semplice:


Accesso civico generalizzato

Accesso civico generalizzato art.5 c.2,D.Lgs.33/2013 come modificato dal D.lgs.97/2016

FOIA (Freedom of Information Act)
(Accesso civico concernente dati e documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria)

L’accesso civico generalizzato, introdotto dall’art. 5 comma 2 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016 n.97, è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati ulteriori a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall’art. 5 bis del suddetto decreto legislativo.

Come esercitare il diritto

La richiesta di accesso civico è gratuita, non deve essere motivata ma occorre identificare in maniera chiara e puntuale i documenti o atti di interesse per i quali si fa richiesta; non sono, dunque, ammesse richieste di accesso civico generiche. L’amministrazione non è tenuta a produrre dati o informazioni che non siano già in suo possesso al momento dell’istanza. L’istanza va presentata all’Ufficio responsabile del procedimento.

Scarica la modulistica per richiedere l’accesso civico generalizzato:

Luoghi in cui viene erogato il servizio

IC Galilei

Cosa serve

L’accesso civico, è il diritto per chiunque di richiedere la divulgazione dei atti da parte dell'amministrazione pubblica.

Tempi e scadenze

Compilazione Accesso civico.

Contatti

Tel: +39 02 4471876

Email: miic887003@istruzione.it

Struttura responsabile del servizio

Ulteriori informazioni

Per ulteriori informazioni su questo servizio contattare la segreteria.

A cosa serve

L’accesso civico, è il diritto per chiunque di richiedere la divulgazione degli atti da parte dell’amministrazione pubblica.

Descrizione breve

L’accesso civico è lo strumento che consente a tutti i cittadini di chiedere alla Pubblica amministrazione (un ministero, la regione, l’Agenzia delle entrate e così via) di pubblicare un’informazione.

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